Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio. "- Tucidide. Θουκυδίδης, Thūkydídēs -Atene,ca. a.C. 460 a.C.- dopo il 440 a.C. -

giovedì 3 marzo 2011

EDILIZIA Pubblica- sociale. ("Case POPOLARI" criteri di assegnazione nuovi)

Cambiano i criteri di assegnazione delle case popolari (Erp, edilizia residenziale pubblica) in Lombardia, di competenza delle Aler (Azienda lombarda edilizia residenziale).
Se ne è fatto carico l’assessore regionale alla Casa, Domenico Zambetti, che ha discusso la possibilità di rivedere il Regolamento regionale n. 1/2004 (Criteri generali per l’assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, Sunia, Sicet, Uniat, Unione degli inquilini, Conia, Anci, Federcasa.
Obiettivo da raggiungere: recupero di situazioni di irregolarità amministrativa; disponibilità di alloggi di piccole dimensioni; mobilità tra alloggi con differente tipologia di canone; regolamentare i subentri.
Svolto il lavoro preliminare sarà ora compito della Giunta Regionale esaminare la documentazione prodotta per trasmettere successivamente gli atti al Consiglio per l’approvazione.
Il Regolamento in questione consta di 33 articoli e fissa i criteri di assegnazione e di gestione delle case ERP.
In particolare l’art.24 si occupa dell’Occupazione senza titolo.
«1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio di ERP senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della pubblica amministrazione.
2. Il legale rappresentante dell’ente proprietario o dell’ente gestore, se delegato, dispone il rilascio degli alloggi di ERP nei confronti degli occupanti senza titolo. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l’occupante a rilasciare l’alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Il provvedimento con cui è disposto il rilascio, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
3. In caso di occupazione con violenza od effrazione, l’ente proprietario o l’ente gestore, se delegato, intima immediatamente il rilascio dell’alloggio, dando un termine di quarantotto ore. Tale intimazione costituisce titolo esecutivo che non è soggetto a graduazioni o proroghe. Si provvede al recupero dell’alloggio occupato in via amministrativa ovvero con ricorso all’autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 633 del codice penale».

L’art.23 è invece dedicato all’Assegnazione e gestione degli alloggi a favore delle forze dell’ordine e ai corpi speciali.
«1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, in particolare a livello comunale, degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, ai corpi di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Corpo dei Vigili del Fuoco, il comune può destinare allo scopo una percentuale fino al 10% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno, compresi quelli rilasciati da appartenenti alle forze dell’ordine e corpi speciali».

Di grande interesse (subaffitto, sovraffollamento?) anche l’art.21 sull’Ospitalità temporanea.
«1. È ammessa, previa motivata comunicazione dell’assegnatario all’Ente gestore, l’ospitalità temporanea di persone, non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purché:
a) l’ospitalità sia finalizzata alla reciproca assistenza;
b) non sia trasferita la residenza anagrafica della persona ospitata nell’alloggio dell’assegnatario;
c) l’ospitalità sia di durata non superiore a un anno, prorogabile una sola volta per gravi e documentati motivi.
2. L’ospitalità temporanea è altresì ammessa ai fini dell’assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare, quando tale necessitàè certificata da medico specialista. L’ospitalità non deve determinare forte sovraffollamento come definito nell’allegato 1, parte prima, punto 11. In tale caso è ammesso il trasferimento della residenza.
3. L’ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare».

Attendiamo di conoscere quali articoli e disposizioni dell’attuale Regolamento saranno mutati in Regione.
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FONTE: QUOTIDIANO CSA.it